Art. 20.
(Personale docente delle scuole di danza).

      1. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi che non hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, è riservato a chi sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o titoli professionali:

          a) diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236;

          b) attestato di avviamento rilasciato dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 297;

          c) abilitazione all'insegnamento rilasciata per chiara fama, di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 297;

          d) abilitazione e idoneità all'insegnamento rilasciate in base agli articoli 4 e 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, ed agli articoli 2 e 3 della legge 18 marzo 1958, n. 297;

          e) abilitazione di ogni grado conseguita presso l'Accademia nazionale di danza o presso istituti nazionali ad essa equiparati;

          f) primo ballerino o ballerina étoile;

          g) primo ballerino o ballerina;

          h) solista che possa documentare la carriera artistica presso enti lirici e primarie compagnie di balletto;

          i) diplomato di scuola di ballo di ente lirico o dell'Accademia nazionale di danza che possa documentare una carriera artistica di almeno tre anni;

          l) insegnante di ente lirico;

 

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          m) danzatore e coreografo di danza classica e moderna, nelle sue varie espressioni, in possesso di comprovato curriculum attestante almeno cinque anni di carriera in primarie compagnie di balletto;

          n) danzatore e coreografo di danza di carattere in possesso di comprovato curriculum attestante almeno cinque anni di carriera in primarie compagnie di balletto.

      2. Coloro i quali non sono in possesso dei predetti titoli di studio e professionali, devono sostenere davanti alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 21 un esame di idoneità, aperto anche ai cittadini stranieri che intendano espletare la loro attività in Italia.

      3. L'esame di idoneità di cui al comma 2 è così articolato:

          a) una prova pratica atta a dimostrare la preparazione didattico-metodologica del candidato relativa all'insegnamento della danza nei primi tre anni del corso normale, secondo i programmi stabiliti dal Ministro dell'istruzione;

          b) un colloquio da cui emerga una conoscenza specifica della danza nei suoi aspetti anatomici, teorici e storici.

      4. La prova d'esame, se non superata, può essere ripetuta dopo un intervallo minimo di almeno dodici mesi.